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Regolamenti del Settore Affari Generali e Personale
Inserito il 20/03/2006
Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all?art. 22 e 24, comma 2 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell?art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n 142 e dello Statuto
nonché del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
2. Le unità organizzative occorrenti per l?attuazione del diritto di accesso sono adottate dal
Comune, ai sensi dell?art. 22, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
ALLEGATI
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Allegato B/1: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi
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Allegato B/3: Differimento dell?accesso ai documenti amministrativi
Regolamento trattamento dei dati personali
Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30.06.2003 n. 196)
Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
ALLEGATI
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Schede descrittive (294 Kb)
Regolamento del Consiglio Comunale
1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale
sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati
dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentita
la conferenza dei Capigruppo.
Regolamento Commissioni Consiliari
Regolamento sul funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti
1. In conformità a quanto dispone la Legge e l?articolo 25 dello Statuto, entro 60 giorni dal suo insediamento il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni Consiliari permanenti, in numero pari a quello degli assessorati e con le medesime materie di competenza.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti si compongono ciascuna di n. 10 Consiglieri comunali, espressi in modo proporzionale ai gruppi di maggioranza e opposizione, con la garanzia che ogni gruppo sia proporzionalmente rappresentato. Il calcolo per l?assegnazione dei seggi avviene mediante il metodo proporzionale.
3. Tutte le Commissioni Consiliari Permanenti devono essere composte da soli consiglieri comunali. Ogni consigliere ha diritto di esprimere un voto su ogni questione sottoposta. Il punto in discussione è approvato con la maggioranza semplice dei presenti. Se per alcune decisioni di particolare rilievo si richiedono maggioranze qualificate, si farà riferimento al numero dei voti assegnati alla Commissione stessa (7/10).
4. E? facoltà del Consiglio Comunale costituire commissioni specifiche per particolari problemi contingenti.
5. La durata in carica delle Commissioni Consiliari Permanenti è equiparata a quella del Consiglio Comunale che le ha istituite.
Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
1. Gli indirizzi generali stabiliti con il presente atto si applicano per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel rispetto della previsione normativa dell?art. 50 del D.Lgs. 267/2000.
2. Gli indirizzi di cui alla presente deliberazione non si applicano in tutti quei casi in cui la persona da nominare e designare sia espressamente individuata da una disposizione di legge.
Regolamento dei Contratti
I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le
alle nazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati
attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 5.
La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni
generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell?Ente, saranno deliberate, nel rispetto
delle competenze di cui agli artt. 32. e 35 della legge 08.06.1990, n. 142.
La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la
economicità, la snellezza operativa, l?imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il
rispetto dei principi della concorrenzialità e della ?par condicio? tra i concorrenti.
Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali
dell?Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.
Regolamento procedure di assunzione
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
(Art. 74 - comma 1° - alinea 5^ - D. lgs 3 febbraio 1993, n. 29)
Le procedure per l'assunzione del personale sono stabilite dal presente disciplinare secondo le norme previste dalla normazione generale del d. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D. P. R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla normativa speciale e cioè dall'art. 5 del D. P. R. 1 febbraio 1986, n. 13, dall?art. 5 del D. P. R. 13 maggio 1987, n. 268, come confermato dall?art. 26 del d. P. R. 17 settembre 1987, n. 494, dal d. P. R. 3 agosto 1990, n. 333 e tutti validati dall'art. 72 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dagli artt. 16 e 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificati dall'art. 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme dell?art. 6, commi 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° e 21° della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in quanto compatibili con quelle in precedenza richiamate, applicabili al comparto degli Enti locali e di quelle relative ai successivi contratti collettivi quadro e di comparto.
ALLEGATI:
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Titoli di studio e materie d'esame per l'accesso (PDF, 303 Kb)
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Competenze dei settori (PDF, 145 Kb)
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Profili e declaratoria (PDF, 147 Kb)
Regolamento per la Mobilità
Regolamento per la Mobilità individuale esterna ed interna
In relazione alle esigenze di copertura dei posti vacanti, secondo quanto previsto nel
piano del fabbisogno annuale dell?anno di riferimento, può essere utilizzato l?istituto
della mobilità da altri Enti nel rispetto della vigente normativa in materia...
Regolamento Uffici e Servizi
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attribuzioni che con l?ordinamento degli uffici e dei servizi sono assegnate ai singoli settori, servizi, unità operative complesse e unità
operative semplici del Comune.
2. Inoltre, disciplina la dotazione organica del personale per settori ed in generale, individuando i profili professionali, le qualifiche professionali, i livelli, le aree di attività ed il numero specifico.
3. Sempre con il medesimo regolamento sono definite le modalità di assunzione all?impiego e i requisiti di accesso e le modalità concorsuali relative ai titoli di studio e alle materie d?esame.
Disciplina di prestazioni presso terzi da parte di dipendenti
Disciplina delle autorizzazioni all?espletamento di prestazioni presso terzi da parte di dipendenti.
Fissazione criteri per esame richieste e per autorizzazione.
1. Il presente disciplinare redatto in applicazione dell?art. 7 dello statuto, ai sensi e per gli effetti dell?art. 58 del D.Lgs n. 29/93 e dell?art. 1, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662, nonché con riferimento alla disciplina delle incompatibilità dettata dagli art. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/57, disciplina le modalità di autorizzazione ai dipendenti comunali per l?espletamento di prestazioni presso terzi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 241/90, esso ha lo scopo di rendere più trasparente l?azione amministrativa del Comune. Inoltre, nei limiti consentiti dalla legge, si prefigge di tutelare gli interessi dell?Amministrazione sull?attività posta in essere dai propri dipendenti al di fuori del normale orario di lavoro e di prevenire e dirimere eventuali contrasti che potrebbero insorgere per effetto di detta attività.
Disciplinare per la formazione delle risorse umane
1. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare regolano la programmazione, l?organizzazione e la gestione degli interventi e delle iniziative di formazione destinati al personale dell?Amministrazione Comunale di Nuoro.
2. Il presente disciplinare definisce inoltre i criteri per l?eventuale ricorso a soggetti esterni
in relazione alla realizzazione di iniziative formative o in ordine alla formazione di singoli
dipendenti in corsi e seminari esterni, nonché i criteri per l?attribuzione di incarichi interni di
formazione.
3. Il complesso delle norme contenute nel presente disciplinare è finalizzato a garantire maggiore efficacia agli interventi formativi posti in essere dall?Amministrazione, sia direttamente sia indirettamente, nonché ad assicurare adeguati sviluppi e forme alle iniziative di qualificazione professionale e di valorizzazione delle abilità del personale dipendente.
ALLEGATI
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Criteri per la gestione dell'elenco dei formatori interni
(NEW! - 12/02/2009) Regolamento per il conferimento di incarichi esterni
Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo (nella forma occasionale e personale)
Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Amministrazione di Nuoro di incarichi di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’ opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
- incarichi affidati a soggetti esercitanti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo ad esclusione di quelli ai legali ed ai consulenti tecnici di parte per la difesa in giudizio, per i quali sarà prevista apposita regolamentazione e di quelli disciplinati da normativa speciale quali gli incarichi per la progettazione dei LL.PP., le collaborazioni professionali per il condono edilizio, gli addetti stampa;
Gli incarichi potranno essere affidati in base ai seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Possono essere svolti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d’ opera intellettuale regolato dagli artt. 2229 – 2238 del Codice Civile, come definiti nell’art. 27.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
(NEW! - 29/01/2010) Norme Disciplinari
L’
art. 55 comma 2 del D. Lgs. 150 del 27/10/2009 prevede la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale del CODICE DISCIPLINARE, recante l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, stabilendo che questa forma di pubblicità
equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Alla luce di quanto sopra detto, si riportano pertanto di seguito:
- Il Codice Disciplinare attualmente vigente di cui all’art. 3 del CCNL del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali sottoscritto in data 11/04/2008;
- Gli articoli 67, 68 e 69 di cui al capo V (Sanzioni disciplinari, responsabilità dei dipendenti pubblici) del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge 04 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che introducono nuove fattispecie di infrazioni disciplinarmente rilevanti e regolamentano termini e competenze del procedimento disciplinare, da considerarsi parte integrante del suddetto codice disciplinare.
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