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Progetto "Affido Minori" del Distretto di Nuoro

Inserito il 31/05/2004


Presentazione del progetto "Affido Minori"


La copertina del piego informativo
del Progetto "Affido Minori"La copertina del piego informativo
del Progetto "Affido Minori"
Che cos'è l'Affidamento Familiare

Con l'Affidamento Familiare puoi offrire sostegno ed aiuto ad un bambino/a o ragazzo/a proveniente da una famiglia che vive una situazione di temporanea difficoltà.

Fare affido significa accogliere un minore, prendersi cura di lui, accompagnarlo nel suo percorso di crescita per il tempo necessario al suo rientro nella propria famiglia.

Tipi di affido

Puoi accogliere un minore:

- A tempo pieno;
- A tempo parziale, per alcune ore della giornata, durante il week-end o per le vacanze.

Possono fare affido

- Famiglie con figli;
- Coppie;
- Persone singole.

Non sono richiesti requisiti specifici legati all'età, al reddito, al livello di istruzione etc.
Sono necessari disponibilità, comprensione e tanto affetto.

Come fare

Se desideri avvicinarti all'esperienza del'affido o anche solo avere informazioni o chiarire dei dubbi, puoi rivolgerti:

- Al Servizio Sociale del tuo Comune;
- Ai Consultori Familiari della AUSL n. 3;
- Al Servizio Affido Minori del Distretto di Nuoro.

Info

Servizio Affido Minori del Distretto di Nuoro
via Matteotti, 4 (cortile Scuola Elementare F. Podda) - 08100 Nuoro
Tel. 0784 39013
E-mail affido.minori@comune.nuoro.it

Orari

Dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Il Lunedì ed il Mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Progetto "Affido Minori"

Comuni di:
Nuoro, Oliena, Orotelli, Oniferi, Orune, Bitti, Onanì, Lula, Osidda, Dorgali, Orgosolo, Mamoiada, Fonni, Gavoi, Ollolai, Lodine, Ottana, Sarule, Onani, Olzai.

Consultori Familiari di:
Ausl n. 3 di Nuoro, Dorgali, Fonni, Bitti, Gavoi, Orgosolo.

Amministrazione Provinciale di Nuoro.


Cos'é l'Affidamento familiare


Cosa é l'Affidamento familiareCosa é l'Affidamento familiare
Il bisogno primario di ogni bambino e adolescente è quello di crescere nell'ambito di relazioni affettive significative. Solo la famiglia, quale luogo di rapporti vitali necessario allo sviluppo della persona, può dargli questo.

L'Affidamento Familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà. La famiglia affidataria lo accoglie presso di se, impegnandosi ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi, sino a quando i problemi della famiglia d'origine non siano risolti.

Riferimenti normativi


L'Affidamento Familiare è previsto e regolamentato dalla Legge n. 149/2001 "Modifiche alla Legge n. 184/1983 recante <>, nonché al titolo VII del Libro primo del Codice Civile".

La Regione Autonoma della Sardegna ha emanato in data 28/07/1999, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/36, le "Linee guida sull'affidamento familiare dei minori" che individuano un quadro di riferimento metodologico e organizzativo omogeneo su tutto il territorio regionale.

Quando si interviene con l'affido


Quando si interviene con l'affidoQuando si interviene con l'affido
L'Affido si attua quando sussistono difficoltà di natura temporanea nella famiglia del minore e solo qualora siano risultati inefficaci i precedenti interventi dei Servizi Sociali mirati a superarle. Le situazioni che possono determinare il ricorso all'Affido sono:


Caratteristiche dell'affido


Le caratteristiche dell'Affido...Le caratteristiche dell'Affido...
Le caratteristiche principali dell'Affidamento Familiare sono:
L'Affido Familiare viene progettato in base alle esigenze del minore, alla sua specifica situazione familiare ed ai problemi che essa presenta, e può essere:


L'Affido può essere:

Differenze tra Affido e Adozione


In questa pagina vi spieghiamo le
differenze tra affido e adozioneIn questa pagina vi spieghiamo le
differenze tra affido e adozione
Le caratteristiche che definiscono i termini principali della differenza tra Affido e Adozione sono:

I Protagonisti dell'Affido


Chi sono i protagonisti
dell'affido familiare?Chi sono i protagonisti
dell'affido familiare?
Il minore

Può essere affidato qualsiasi minore di età compresa tra i 0 e i 18 anni, che si trovi in una delle condizioni di disagio precedentemente indicate. In casi particolari, e con l'approvazione dell'Autorità Giudiziaria, l'Affido può essere protratto oltre il diciottesimo anno di età.

Il minore ha diritto:



La famiglia di origine

La famiglia d'origine ha diritto a:


La famiglia d'origine si impegna a :


La famiglia affidataria

Tutti possono diventare affidatari: famiglie, con e senza figli, persone singole.
Non occorre essere una famiglia ideale: ogni famiglia ha una sua specificità che può rispondere ai bisogni di un minore fra tutti gli altri.

Non è necessario possedere requisiti oggettivi (età, reddito, altro, una casa grande, una istruzione elevata, esperienze e competenze specifiche).

La famiglia affidataria ha diritto a:


La famiglia affidataria ha il compito di :


I Servizi

L'Affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Territoriali (Servizi Sociali Comunali e Provinciali, Consultori Familiari), del Sevizio Affido Minori e delle Autorità Giudiziarie.

Il Servizio Sociale Comunale ha le seguenti funzioni:


Il Consultorio Familiare ha le seguenti funzioni:


Il Servizio Sociale Provinciale ha le seguenti funzioni:


Il Servizio Affido Minori é istituito nell'ambito del Progetto Interdistrettuale "Affido Minori", promosso dai venti Comuni del Distretto Sanitario di Nuoro, dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro e dai Consultori Familiari dell'AUSL n. 3.

Il Servizio si avvale di un'équipe composta da assistenti sociali e psicologi, e svolge un ruolo di integrazione e collaborazione con i Servizi Territoriali, al fine di occuparsi in modo esclusivo di Affidamento Familiare.

Il Giudice Tutelare, interviene nel caso di Affido consensuale con il compito di rendere esecutivo, mediante decreto, l'Affido e di vigilare sul suo andamento.

Il Tribunale per i Minorenni, interviene nel caso di Affido giudiziale, emanandone il decreto e vigilando sul suo andamento.

Cosa fare per iniziare l'affidamento


Cosa fare per iniziare l'affidamento?Cosa fare per iniziare l'affidamento?
Le persone interessate possono rivolgersi agli Operatori del Servizio Affido Minori, dei Servizi Sociali dei Comuni, o dei Consultori Familiari.

Chi decide di dare la propria disponibilità sarà coinvolto in un percorso di conoscenza, di informazione e di valutazione da parte degli Operatori (Assistente Sociale e Psicologo).

Questo percorso consiste in una serie di colloqui, una visita domiciliare ed eventualmente un lavoro di gruppo con famiglie con esperienza di Affido.

Le finalità del percorso consistono:

Informazioni pratiche


In questa pagina tutte le informazioni
pratiche sull'affido...In questa pagina tutte le informazioni
pratiche sull'affido...
Contributo mensile
Il Servizio Sociale del Comune di appartenenza del minore erogherà un contributo assistenziale a totale favore del minore, affinché l'Affidamento si possa fondare sulla disponibilità e idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche. Il contributo sarà pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50% (D.P.G.R. n° 145/90 Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 4/88). Tale somma può essere integrata in relazione a particolari condizioni psicofisiche del minore.

Assicurazione
Il Servizio Sociale è tenuto a stipulare un contratto d'assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari.

Iscrizione nello stato di famiglia
Per il superamento di alcune difficoltà quotidiane quali tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.., si suggerisce di far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Sociale e con i genitori del minore.

Assistenza sanitaria
Se un minore è affidato ad una famiglia della sua stessa azienda sanitaria, rimane valido il tesserino sanitario , se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'Affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria, al minore sarà rilasciato (sulla base della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.



Scuola
L'iscrizione a scuola (dal nido alle superiori) va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'Affidamento, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.
Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola (la partecipazione agli organismi scolastici, al giustificazione per assenza, la richiesta di autorizzazione per la gita scolastica). Decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali, tramite il servizio Sociale che segue il minore e gli Operatori che seguono il progetto d'Affidamento.


Aspetti amministrativi e previdenziali

Congedi parentali e astensioni dal lavoro
La nuova legislazione per il sostegno della maternità (D.Lgs n. 151 del 2001) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, opportunità e tutele previste per i genitori naturali in materia di : congedo di maternità e paternità, congedi parentali, congedi per malattia del minore e riposi giornalieri. Cambia solo la decorrenza dei congedi, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell' ingresso del minore nel nucleo familiare.
Minori con handicap
Se i genitori sono affidatari di un bambino disabile in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art. 33 della Legge n. 104/4992, hanno diritto ad:
Espatrio
La richiesta per ottenere il documento per recarsi all'estero, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore, e dagli affidatari (L. 1185/67 art. 3). Se manca il consenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all'estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli Operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie; poiché può trattarsi una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con 4/5 mesi di anticipo.


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