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Progetto "Affido Minori" del Distretto di Nuoro
Inserito il 31/05/2004
Presentazione del progetto "Affido Minori"

La copertina del piego informativo
del Progetto "Affido Minori"
Che cos'è l'Affidamento Familiare
Con l'Affidamento Familiare puoi offrire sostegno ed aiuto ad un bambino/a
o ragazzo/a proveniente da una famiglia che vive una situazione di temporanea
difficoltà.
Fare affido significa accogliere un minore, prendersi cura di lui, accompagnarlo
nel suo percorso di crescita per il tempo necessario al suo rientro nella propria
famiglia.
Tipi di affido
Puoi accogliere un minore:
- A tempo pieno;
- A tempo parziale, per alcune ore della giornata, durante il week-end o per
le vacanze.
Possono fare affido
- Famiglie con figli;
- Coppie;
- Persone singole.
Non sono richiesti requisiti specifici legati all'età, al reddito,
al livello di istruzione etc.
Sono necessari disponibilità, comprensione e tanto affetto.
Come fare
Se desideri avvicinarti all'esperienza del'affido o anche solo avere informazioni
o chiarire dei dubbi, puoi rivolgerti:
- Al Servizio Sociale del tuo Comune;
- Ai Consultori Familiari della AUSL n. 3;
- Al Servizio Affido Minori del Distretto di Nuoro.
Info
Servizio Affido Minori del Distretto di Nuoro
via Matteotti, 4 (cortile Scuola Elementare F. Podda) - 08100 Nuoro
Tel. 0784 39013
E-mail affido.minori@comune.nuoro.it
Orari
Dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Il Lunedì ed il Mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Progetto "Affido Minori"
Comuni di:
Nuoro, Oliena, Orotelli, Oniferi, Orune, Bitti, Onanì, Lula, Osidda,
Dorgali, Orgosolo, Mamoiada, Fonni, Gavoi, Ollolai, Lodine, Ottana, Sarule,
Onani, Olzai.
Consultori Familiari di:
Ausl n. 3 di Nuoro, Dorgali, Fonni, Bitti, Gavoi, Orgosolo.
Amministrazione Provinciale di Nuoro.
Cos'é l'Affidamento familiare

Cosa é l'Affidamento familiare
Il bisogno primario di ogni bambino e adolescente è quello di crescere nell'ambito di relazioni affettive significative. Solo la famiglia, quale luogo di rapporti vitali necessario allo sviluppo della persona, può dargli questo.
L'Affidamento Familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà. La famiglia affidataria lo accoglie presso di se, impegnandosi ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi, sino a quando i problemi della famiglia d'origine non siano risolti.
Riferimenti normativi
L'Affidamento Familiare è previsto e regolamentato dalla Legge n. 149/2001 "Modifiche alla Legge n. 184/1983 recante <>, nonché al titolo VII del Libro primo del Codice Civile".
La Regione Autonoma della Sardegna ha emanato in data 28/07/1999, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/36, le "Linee guida sull'affidamento familiare dei minori" che individuano un quadro di riferimento metodologico e organizzativo omogeneo su tutto il territorio regionale.
Quando si interviene con l'affido

Quando si interviene con l'affido
L'Affido si attua quando
sussistono difficoltà di natura temporanea nella famiglia del minore e solo qualora siano risultati inefficaci i precedenti interventi dei Servizi Sociali mirati a superarle. Le situazioni che possono determinare il ricorso all'Affido sono:
- Disgregazione del nucleo familiare;
- Emarginazione o disadattamento sociale;
- Abusi e violenze;
- Trascuratezza nell'accudimento e inadeguatezza educativa;
- Allontanamento d'urgenza dal nucleo familiare e inserimento del minore in comunità;
- Qualsiasi altra condizione familiare che non sia in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno.
Caratteristiche dell'affido

Le caratteristiche dell'Affido...
Le caratteristiche principali dell'Affidamento Familiare sono:
- la temporaneità: il progetto di Affido non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al minore;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine;
- il complesso d'interventi volti al recupero della famiglia d'origine;
- la previsione del rientro nella famiglia d'origine.
L'Affido Familiare viene progettato in base alle esigenze del minore, alla sua specifica situazione familiare ed ai problemi che essa presenta, e può essere:
- diurno, per una parte o l'intera giornata, con il rientro a casa la sera;
- residenziale, quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.
L'Affido può essere:
- consensuale, quando i genitori sono concordi con il provvedimento;
- giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori e l'Affido è decretato dal Tribunale per i Minorenni.
Differenze tra Affido e Adozione

In questa pagina vi spieghiamo le
differenze tra affido e adozione
Le caratteristiche che definiscono
i termini principali della differenza tra Affido e Adozione sono:
- l'Affido è temporaneo, l'Adozione è definitiva;
- l'Affido presuppone il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, l'Adozione comporta la cessazione di ogni rapporto;
- l'Affido non cambia la natura giuridica del rapporto tra il minore e i suoi genitori, con l'Adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio della nuova coppia, di cui acquisisce il cognome;
- i genitori adottivi devono possedere determinati requisiti oggettivi: età, matrimoni/stabile convivenza per quelli affidatari non sono previsti.
I Protagonisti dell'Affido

Chi sono i protagonisti
dell'affido familiare?
Il minore
Può essere affidato qualsiasi minore di età compresa tra i 0 e i 18 anni, che si trovi in una delle condizioni di disagio precedentemente indicate. In casi particolari, e con l'approvazione dell'Autorità Giudiziaria, l'Affido può essere protratto oltre il diciottesimo anno di età.
Il minore ha diritto:
- ad essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto di Affido;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'Affido, quando non vi sia controindicazione.
La famiglia di origine
La famiglia d'origine ha diritto a:
- essere informata e coinvolta in tutte le fasi del progetto di Affidamento;
- usufruire del sostegno e degli interventi dei servizi socio-sanitari;
- mantenere i rapporti con il proprio figlio.
La famiglia d'origine si impegna a :
- collaborare con i servizi al fine di superare le proprie difficoltà e favorire il rientro del minore nei tempi concordati;
- collaborare con la famiglia affidataria nell'educazione del minore e rispettare la sua riservatezza;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli Operatori dei Servizi e/o prescritti dall'Autorità Giudiziaria.
La famiglia affidataria
Tutti possono diventare affidatari: famiglie, con e senza figli, persone singole.
Non occorre essere una famiglia ideale: ogni famiglia ha una sua specificità che può rispondere ai bisogni di un minore fra tutti gli altri.
Non è necessario possedere requisiti oggettivi (età, reddito, altro, una casa grande, una istruzione elevata, esperienze e competenze specifiche).
La famiglia affidataria ha diritto a:
- essere informata sulla situazione del minore e coinvolta in tutte le fasi del progetto di Affido;
- usufruire del sostegno psico-sociale degli Operatori del Servizio Affido Minori;
- essere tutelata nella propria sfera di riservatezza, attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine;
- usufruire dei benefici economici, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa.
La famiglia affidataria ha il compito di :
- accogliere presso di se il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua istruzione ed educazione;
- accettare e rispettare la sua storia;
- mantenere i rapporti concordati con la famiglia d'origine;
- garantire la massima riservatezza sulla situazione del minore e della sua famiglia;
- collaborare con i servizi socio-sanitari e con l'Autorità Giudiziaria.
I Servizi
L'Affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Territoriali (Servizi Sociali Comunali e Provinciali, Consultori Familiari), del Sevizio Affido Minori e delle Autorità Giudiziarie.
Il Servizio Sociale Comunale ha le seguenti funzioni:
- individuare e valutare le situazioni di disagio relative alle famiglie con minori, segnalandole all'Autorità Giudiziaria, ed elaborare il progetto di recupero e sostegno;
collaborare con i Servizi coinvolti e con l'Autorità Giudiziaria al fine di predisporre il progetto d'Affido Familiare;
- elaborare e portare avanti il progetto di Affido, riferendo periodicamente all'Autorità Giudiziaria;
- corrispondere agli affidatari il contributo mensile per il mantenimento del minore e stipulare il contratto di assicurazione per infortuni e responsabilità civile.
Il Consultorio Familiare ha le seguenti funzioni:
- conoscere e valutare l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'Affido, individuando le famiglie ritenute idonee;
- collaborare con gli Operatori dei Servizi Territoriali per formulare il progetto di Affido e curare l'abbinamento tra il minore e famiglia affidataria;
- sostenere le famiglie affidatarie prima e durante l'Affido.
Il Servizio Sociale Provinciale ha le seguenti funzioni:
- organizzare una banca dati e un centro di documentazione sull'Affido;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento per favorire una cultura dell'Affido;
- realizzare percorsi formativi per gli Operatori coinvolti nell'Affido.
Il Servizio Affido Minori é istituito nell'ambito del Progetto Interdistrettuale "Affido Minori",
promosso dai venti Comuni del Distretto Sanitario di Nuoro, dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro e dai Consultori Familiari dell'AUSL n. 3.
Il Servizio si avvale di
un'équipe composta da assistenti sociali e psicologi, e svolge un ruolo di integrazione e collaborazione con i Servizi Territoriali, al fine di occuparsi in modo esclusivo di Affidamento Familiare.
Il Giudice Tutelare, interviene nel caso di Affido consensuale con il compito di rendere esecutivo, mediante decreto, l'Affido e di vigilare sul suo andamento.
Il Tribunale per i Minorenni, interviene nel caso di Affido giudiziale, emanandone il decreto e vigilando sul suo andamento.
Cosa fare per iniziare l'affidamento

Cosa fare per iniziare l'affidamento?
Le persone interessate possono rivolgersi agli Operatori del Servizio Affido Minori, dei Servizi Sociali dei Comuni, o dei Consultori Familiari.
Chi decide di dare la propria disponibilità sarà coinvolto in un percorso di conoscenza, di informazione e di valutazione da parte degli Operatori (Assistente Sociale e Psicologo).
Questo percorso consiste in
una serie di colloqui, una visita domiciliare ed eventualmente un lavoro di gruppo con famiglie con esperienza di Affido.
Le finalità del percorso consistono:
- nella conoscenza della famiglia, compresi i figli, o del singolo;
- nel rendere consapevole la famiglia sulla possibilità concreta di essere protagonista dell'Affidamento Familiare;
- nel favorire l'abbinamento più rispondente e adeguato ai bisogni di uno specifico minore, in rapporto alle risorse di quella famiglia.
Informazioni pratiche

In questa pagina tutte le informazioni
pratiche sull'affido...
Contributo mensile
Il Servizio Sociale del Comune di appartenenza del minore erogherà un contributo assistenziale a totale favore del minore, affinché l'Affidamento si possa fondare sulla disponibilità e idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche. Il contributo sarà pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50% (D.P.G.R. n° 145/90 Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 4/88). Tale somma può essere integrata in relazione a particolari condizioni psicofisiche del minore.
Assicurazione
Il Servizio Sociale è tenuto a stipulare un contratto d'assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari.
Iscrizione nello stato di famiglia
Per il superamento di alcune difficoltà quotidiane quali tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.., si suggerisce di far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Sociale e con i genitori del minore.
Assistenza sanitaria
Se un minore è affidato ad una famiglia della sua stessa azienda sanitaria, rimane valido il tesserino sanitario , se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'Affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria, al minore sarà rilasciato (sulla base della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
- Decisioni urgenti di carattere sanitario.
Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore a loro affidato (ricoveri o altri interventi d'urgenza) successivamente l'autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere o meno l'autorizzazione del tutore o di chi esercita la potestà, per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare.
- Spese Sanitarie Straordinarie.
Qualora il minore necessiti di spese sanitarie straordinarie (occhiali da vista, apparecchi ortodontici ecc) esiste la possibilità di una integrazione economica determinata sulla base dei parametri comunali ed alla valutazione del Servizio Sociale di base.
Scuola
L'iscrizione a scuola (dal nido alle superiori) va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'Affidamento, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.
Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola (la partecipazione agli organismi scolastici, al giustificazione per assenza, la richiesta di autorizzazione per la gita scolastica). Decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali, tramite il servizio Sociale che segue il minore e gli Operatori che seguono il progetto d'Affidamento.
Aspetti amministrativi e previdenziali
- Assegni familiari
Per gli Affidamenti consensuali il Giudice Tutelare, nel rendere esecutivo l'Affidamento, può prevedere in relazione della durata dello stesso l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'affidatario, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono previsti.
Per gli Affidamenti giudiziali è il Tribunale per i Minorenni che deve prevedere nel decreto tale diritto (art.38 L.149/2001). Qualora, con l'ingresso del minore affidato nella famiglia affidataria, si verifichi la presenza di tre figli minori e vi siano i relativi requisiti di reddito, si ha diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall' art. 56 del DPR 448/98.
- Dichiarazione dei redditi e detrazione d'imposta
Il contributo alle spese per l'Affidamento non costituisce reddito. Nella dichiarazione dei redditi il minore con residenza presso famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato, con diritto ad avere la relativa detrazione (art. 12 DPR n. 917/86). Le spese mediche sostenute a suo favore possono essere altresì detratte dal reddito. Anche chi presenta solo il CUD può beneficiare della detrazione, indicando il minore a carico, nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l'INPS gli invia. Le detrazioni d'imposta vanno richieste e dovranno essere disposte dal Giudice Tutelare, nell'Affidamento consensuale, e dal Tribunale per i Minorenni, nell'Affidamento giudiziale.
Congedi parentali e astensioni dal lavoro
La nuova legislazione per il sostegno della maternità (D.Lgs n. 151 del 2001) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, opportunità e tutele previste per i genitori naturali in materia di : congedo di maternità e paternità, congedi parentali, congedi per malattia del minore e riposi giornalieri. Cambia solo la decorrenza dei congedi, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell' ingresso del minore nel nucleo familiare.
- Il congedo di maternità e paternità consiste nel diritto ad astenersi da lavoro nei primi tre mesi dall'ingresso del minore, per un periodo massimo di tre mesi, ed è previsto per i bambini di età superiore ai 6 anni.
- Il congedo parentale consiste nel diritto, di uno dei due genitori affidatari, ad astenersi da lavoro nei primi tre anni dall'ingresso del minore, per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi, ed è previsto per i bambini di età compresa tra i 0 anni e i 12 anni.
- I riposi giornalieri consistono nel diritto ad astenersi da lavoro per due ore al giorno, entro il primo anno dall'ingresso del minore affidato (Sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2003).
- I congedi per malattia del minore
Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi da lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun minore affidato, fino al compimento del sesto anno di età.
I genitori affidatari di bambini, tra i 6 e 12 anni, hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro, a causa della malattia del minore, per 5 giorni lavorativi all'anno, ma solo per i primi tre anni dall'inserimento del minore.
Minori con handicap
Se i genitori sono affidatari di un bambino disabile in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art. 33 della Legge n. 104/4992, hanno diritto ad:
- Assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, purchè questo non sia ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere;
- Tre giorni di permesso mensile (non frazionabili ad ore) retribuiti, sempre che il minore disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture, dall'età di tre anni e oltre del minore.
Espatrio
La richiesta per ottenere il documento per recarsi all'estero, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore, e dagli affidatari (L. 1185/67 art. 3). Se manca il consenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all'estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli Operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie; poiché può trattarsi una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con 4/5 mesi di anticipo.
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