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quella
posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale
di godimento e nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;
( art. 43 del codice civile );
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quella
posseduta da anziano disabile che acquisisce la residenza presso istituti
di ricovero o sanitario in seguito a ricovero permanente, o acquisisce la
residenza nella casa di un proprio familiare, parente entro il 3° grado,
purché l’abitazione non risulti data in affitto;
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quella
di proprietà dei portatori di handicap, che siano costretti, in presenza
di barriere architettoniche nella stessa, a trasferire la propria residenza
in altri locali presi in affitto, per rendere più agevoli le loro
condizioni di vita;
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quella
locata con contratto regolarmente registrato, ad una persona che la utilizza
come dimora abituale;
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l’abitazione
locata, con contratto registrato, a studenti o altro soggetto che la utilizzi
per soddisfare le esigenze abitative degli studenti, per la frequenza della
locale Università degli studi o dei locali Istituti di scuola media
Superiore;
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l’abitazione
concessa in comodato a parenti entro il 1°grado, nella quale, gli stessi,
hanno stabilito la propria residenza;
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unità
immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà,
di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni
di lavoro, a condizione che non risulti locata:
-
l’abitazione
posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune
per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti
occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore, nonché
l’abitazione di un soggetto che deve risiedere in altro comune per
l’assistenza a familiari invalidi, parenti entro il 3° grado;
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due
o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal contribuente; l’equiparazione all’abitazione principale
decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità
medesime al competente Ufficio:
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il
posto auto, garage o box, la soffitta e la cantina, che sono ubicate nello
stesso immobile anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione
opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione
nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale
di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza
e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta
abitazione.