Antincendio 2007
Comune di Nuoro
Settore Ambiente e Manutenzioni
IL SINDACO
CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto per i gravi pericoli di incendio;
VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO l'art. 7) 1-bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;
RICHIAMATO l'art. 9 comma 10, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 50 del 6/11/2001, che dispone ai proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e allo sfienamento delle medesime;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 16 delle "Prescrizioni Regionali Antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/33 del 19.04.2007, che dispongono le prescrizioni di contrasto potenzialmente determinanti l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;
ORDINA
Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, a ripulire
entro il 30 giugno da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli soni altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di 5 metri;
Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere
entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali Antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/33 del 19.04.2007;
DISPONE
Che i trasgressori siano puniti secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 10 e 6 del Regolamento di Polizia Urbana con una sanzione amministrativa non inferiore a E. 130,00 e non superiore a E. 1.040,00, che il pagamento in misura ridotta entro 60 gg corrisponde a E. 260,00 e che la sanzione accessoria prevede l'eliminazione dell'inconveniente, fatte salve ed impregiudicate le altre sanzioni amministrative e/o penali.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.
Il Dirigente del Settore Manutenzioni e Ambiente
Ing. Silvio Pes
Il Sindaco
Mario Demuru Zidda