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Rossella Urru - LIBERA
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Ordinanza antincendio 2008

Inserito il 29/05/2008 - Pagine: 1 - Letto: 14791 - Commenti: 0

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Ordinanza Antincendio 2008


Comune di Nuoro
Settore Ambiente Manutenzioni

25/06/2008: AGGIORNAMENTO

Il settore Ambiente e Manutenzione comunica che, secondo quanto prescritto dalla Regione Sardegna, il termine per lo sfienamento dei terreni è prorogato al 30 giugno 2008. Entro quella data I proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, dovranno ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, comprese le strade comunali e vicinali.

Gli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali dovranno provvedere taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo.

I trasgressori siano puniti con una sanzione amministrativa non inferiore a 130 euro e non superiore a 1.040,00 euro.


Prot. N. 27940/SG
Ordinanza N. 112/08

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7) 1- bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 10, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 50 del 6/11/2001, che onera i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio di provvedere alla costante pulizia e allo sfienamento delle medesime;

RICHIAMATI gli artt. 12 e 14 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 26/13 del 6.05.2008, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

ORDINA

Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire entro il 15 giugno da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli soni altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di 5 metri. I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate (così come definite dalle "Prescrizioni Regionali antincendio 2008"), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/33 del 19.04.2007;

DISPONE

Che i trasgressori siano puniti secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 10 e 6 del Regolamento di Polizia Urbana con una sanzione amministrativa non inferiore a E. 130,00 e non superiore a E. 1.040,00, che il pagamento in misura ridotta entro 60 gg corrispondente a E. 260,00 e che la sanzione accessoria prevede l'eliminazione dell'inconveniente, fatte salve ed impregiudicate le altre sanzioni amministrative e/o penali.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

F.to Il Dirigente del Settore Manutenzioni e Ambiente
Ing. Maria Manca

F.to Il Sindaco
Mario Demuru Zidda