04/05/2006: Voto in Italia da parte degli elettori residenti all'estero
Oggetto:
Referendum popolare di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005.
Termini e modalità di esercizio dell'opzione per il voto in Italia da parte degli elettori residenti all'estero. - Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e articolo 3-sexies del d.l. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2002, n. 22.
Con riferimento alla consultazione popolare indicata in oggetto fissata, con DPR del 28 aprile 2006 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per domenica 25 e lunedì 26 giugno 2006,
si reputa opportuno rammentare che la legge 27.12.2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" (con il relativo regolamento di esecuzione, emanato con DPR 2.4.2003, n. 104), nel prevedere la modalità del voto per corrispondenza da parte degli elettori residenti fuori del territorio nazionale, fa salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
In occasione delle predette consultazioni referendarie,
secondo il disposto dell'articolo 3-sexies del DL 3.1.2006, n. 1, introdotto dalla legge di conversione 27.1.2006, n. 22, sono altresì ammessi a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero di cui all'articolo 48 della Costituzione, i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, semprechè gli stessi non esercitino l'opzione per il voto in Italia.
Si rammenta al riguardo che in entrambe le fattispecie contemplate dalle diverse disposizioni di legge citate, e quindi sia per gli elettori iscritti in AIRE, che per quelli temporaneamente all'estero ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-sexies, l'eventuale opzione deve essere esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente ad essa. Pertanto, la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione delle recenti elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 o in occasione di precedenti consultazioni referendarie ha esaurito ogni efficacia.
Con riferimento alla consultazione di cui all'oggetto, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro e non oltre l'8 maggio 2006 - 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006 di indizione dei comizi (art. 4, comma 2, della legge n. 459/2001, art. 4, comma 5, del DPR n. 104/2003, ed articolo 3-sexies del D.L. n. 1/2006, come introdotto dalla legge di conversione n. 22 del 2006).
A tal fine, potrà essere opportunamente utilizzato l'apposito modello reso disponibile dal Ministero degli Affari Esteri e che dovrà pervenire all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza (anche temporanea per gli aventi diritto ai sensi del citato articolo 3-sexies), per posta o mediante consegna a mano, entro il suddetto termine.
Qualora l'opzione venga inviata per posta,
l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, da parte dell'ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro lo stesso termine previsto per il suo esercizio.
Il Ministero degli Affari Esteri attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001 al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, in particolare, il termine previsto per la suddetta opzione.
Il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i "comites" oppure in via informatica sul sito web del
Ministero degli Affari Esteri o su quello del proprio ufficio consolare.