Cimitero Urbano I TESTI DEI 7 QUESITI AMMESSI
Per abrogare, fermo restando il risarcimento patrimoniale, l'obbligo
di riassunzione del lavoratore licenziato. I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n.
300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni,
limitatamente all'articolo 18 ?". Per abolire le trattenute alla fonte effettuate dall'INPS e dall'INAIL
in favore delle associazioni sindacali e di categoria. I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n.
311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi
associativi tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni
?". Per impedire ai magistrati con funzioni inquirenti di passare
a funzioni giudicanti e viceversa. I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni,
limitatamente a: - articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati
dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può
essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio
superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario,
abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.";
- articolo 191; - articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole:
", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del
Consiglio superiore della magistratura"; - articolo 198, limitatamente
alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio
del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle
requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato."
?". Per cambiare i criteri di elezione dei componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM). I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.
195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata
dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della
legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile
1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: Per impedire ai magistrati di assumere altri incarichi diversi
dalle loro funzioni. I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il Regio Decreto 30 gennaio
1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente
a: - articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ",senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura",
nonché comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di
arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente
negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero
aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale
per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063." ?". Per abrogare la quota proporzionale, eleggendo il 75% dei deputati
con il sistema uninominale maggioritario ed il restante 25% con il
recupero dei candidati non eletti che abbiano ottenuto più voti. I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo -ai sensi dell'art.75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970 num.352 e successive modificazioni- sul
seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante
dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate
in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: Articolo
1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli
77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.";
comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola:
", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole:
"per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"
nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per
la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno
e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati
di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti
in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità
superiore."; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:
"o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime
nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole:
"le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole:
", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali
sia che si riferiscano a liste,"; Articolo 16, comma 4, primo
periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo
periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo
17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si
collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono
con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento
deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante,
di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della
lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante
la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso
di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in
tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni
che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";
comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77,
comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato
nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste
presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni
caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che
si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze
di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio
sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; Articolo
18-bis; Articolo 19; Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle
parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e
della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione
di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18";
comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste
elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle
candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente
alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine,
la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25."; Articolo
21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le
liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste";
n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole:
"riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di
candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole
"e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle
parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella
i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e
di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle
parole: "e delle liste contestate o modificate"; Articolo
23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole:
"e di lista"; Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente
alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole:
"e delle liste", nonché alle parole: "analogamente
si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste
e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole:
"di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e
le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art.
20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma,
limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista",
nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma
1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre
copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione",
e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo
31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso
per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola
", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché
alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente
alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di
liste"; Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e
di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie
del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; Articolo
45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali
e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole:
"delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive",
nonché alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle
parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"
nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista
un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno
ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti
alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui
ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una
scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."
e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute
le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.";
comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista.
Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,
nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione
si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle
parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle
parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale"; Articolo 72, comma 2: "Nei plichi
di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte
le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da
quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole:
"e di lista"; Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole:
"e di lista"; Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole:
"e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle
liste o" Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e
delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in
cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non
risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;
qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati,
la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma
dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale
del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica
il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da
ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre,
ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate,
e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti
da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;";
al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In
caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano
a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con
cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica
all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione
da ciascuna lista ."; Articolo 79, comma 5, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo 81,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo
83; Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio
centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma
2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo
di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto
ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati
che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una
lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,",
alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole:
", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie
relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla
lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle
proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo,
rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio
centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86,
comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché
alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui
una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le
modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?
Per abolire la nuova legge sui rimborsi elettorali ai partiti. I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo -ai sensi dell'art.75 della Costituzione ed in applicazione
della legge 25 maggio 1970 num.352 e successive modificazioni- sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999 num.157,
recante 'Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti
la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici', limitatamente
alle seguenti parti: -art.1; -art.2; -art.3?" |