Introduzione - Aliquote vigenti per l'anno 2005
Cari concittadini,
L’Amministrazione Comunale, per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili, tenuto conto delle avviate attività
di accertamento, volte al perseguimento di una concreta equità fiscale,
ha ancora confermato per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria e quella
dell’abitazione principale, nella misura già vigente nello scorso
anno.
Eventuali chiarimenti per gli adempimenti I.C.I. potranno
come sempre essere richiesti agli sportelli degli Uffici interessati.
Si riportano qui ulteriori informazioni per il calcolo del
tributo dovuto.
ALIQUOTE VIGENTI PER L’ANNO 2005 DA APPLICARE
SUL VALORE DEGLI IMMOBILI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA:
-
PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE: 4 ‰ (Vedi
precisazioni più in basso)
-
PER GLI ALTRI FABBRICATI: 7‰
-
PER I TERRENI AGRICOLI: Esenzione
-
PER LE AREE FABBRICABILI: 7 ‰
-
IMMOBILI INAGIBILI O DI INTERESSE ARTISTICO IL CUI PROPRIETARIO
ESEGUE INTERVENTI DI RECUPERO, OPPURE VI INTENDA REALIZZARE POSTI AUTO,
AUTORIMESSE O SOTTOTETTI (Aliquota agevolata per 3 anni dall’inizio
di detti lavori - art. 1, c 5 L. 449/1997): 3,5 ‰
E’ ABITAZIONE PRINCIPALE, e paga l’I.C.I.
al 4 ‰ :
-
quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale di godimento e nella quale il contribuente e i
suoi familiari dimorano abitualmente; ( art. 43 del codice civile );
-
quella posseduta da anziano disabile che acquisisce la
residenza presso istituti di ricovero o sanitario in seguito a ricovero
permanente, o acquisisce la residenza nella casa di un proprio familiare,
parente entro il 3° grado, purché l’abitazione non risulti
data in affitto;
-
quella di proprietà dei portatori di handicap,
che siano costretti, in presenza di barriere architettoniche nella stessa,
a trasferire la propria residenza in altri locali presi in affitto, per
rendere più agevoli le loro condizioni di vita;
-
quella locata con contratto regolarmente registrato,
ad una persona che la utilizza come dimora abituale;
-
l’abitazione locata, con contratto registrato,
a studenti o altro soggetto che la utilizzi per soddisfare le esigenze abitative
degli studenti, per la frequenza della locale Università degli studi
o dei locali Istituti di scuola media Superiore;
-
l’abitazione concessa in comodato a parenti entro
il 1°grado, nella quale, gli stessi, hanno stabilito la propria residenza;
-
unità immobiliare posseduta nel territorio del
comune a titolo di proprietà, di usufrutto da cittadino italiano
residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti
locata:
-
l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge
obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità
immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari
del possessore, nonché l’abitazione di un soggetto che deve
risiedere in altro comune per l’assistenza a familiari invalidi, parenti
entro il 3° grado;
-
due o più unità immobiliari contigue, occupate
ad uso abitazione dal contribuente; l’equiparazione all’abitazione
principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle
unità medesime al competente Ufficio:
-
il posto auto, garage o box, la soffitta e la cantina,
che sono ubicate nello stesso immobile anche se distintamente iscritte in
catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario
finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario
o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario
finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.
Inserito il 05/02/2006 da Romulan - Voto: 4
sarebbe opportuno inserire anche spiegazioni sul sistema di "ravvedimento operoso" in caso di ritardi di pagamento. Anche con sistemi di calcolo on-line, come presenti in altri siti di altri comuni, specificando i tassi di interesse e le modalità di calcolo...