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Rossella Urru - LIBERA
Articolo

ICI - Imposta Comunale Sugli Immobili: anno 2003 - Istruzioni e calcolo on-line

Inserito il 09/03/2004 - Pagine: 4 - Letto: 24795 - Commenti: 0

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Aliquote vigenti


1.

ALIQUOTE VIGENTI PER L'ANNO 2003 DA APPLICARE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA:

  • PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE = 4 ?
  • PER GLI ALTRI FABBRICATI = 7 ?
  • PER I TERRENI AGRICOLI = Esenti
  • PER LE AREE FABBRICABILI = 7 ?
  • IMMOBILI INAGIBILI O DI INTERESSE ARTISTICO IL CUI PROPRIETARIO ESEGUE INTERVENTI DI RECUPERO, OPPURE VI INTENDA REALIZZARE POSTI AUTO, AUTORIMESSE O SOTTOTETTI
    Aliquota agevolata per 3 anni dall'inizio di detti lavori = 3 ?

(*) E' ABITAZIONE PRINCIPALE, e paga l'I.C.I. al 4 ? :

  • quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente ( art. 43 del codice civile );
  • quella posseduta da anziani o disabili che hanno la residenza presso istituti di ricovero in seguito a ricovero permanente, purché l'abitazione non risulti data in affitto;
  • quella di proprietà dei portatori di handicap, che siano costretti, in presenza di barriere architettoniche nella stessa, a trasferire la propria residenza in altri locali presi in affitto, per rendere più agevoli le loro condizioni di vita;
  • quella data in affitto, con contratto regolarmente registrato, ad una persona che la utilizza come dimora abituale;
  • l'abitazione concessa in comodato a parenti entro il primo grado, nella quale, gli stessi, hanno stabilito la propria residenza;
  • unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà, di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
  • l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
  • due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente; l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime al competente Ufficio;
  • il posto auto, garage o box, la soffitta e la cantina, che sono ubicate nello stesso immobile anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale.