L.R. 31 ottobre 2007, n. 12
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
(BURAS - Parti I e II - N. 35 del 08/11/2007)
L'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ricorda che in data 8 novembre 2007 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 12 del 31 ottobre 2007 (data di entrata in vigore il 7 febbraio 2008) e che tale legge si applica a tutti gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza fuori terra e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Ai sensi della suddetta L.R. n. 12/2007 la realizzazione di nuovi sbarramenti o la modifica di quelli esistenti, con le suddette caratteristiche, è soggetta all'approvazione tecnica da parte dei competenti Servizi dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.
I proprietari o i gestori degli sbarramenti esistenti sono tenuti a presentare, al Servizio del Genio Civile competente per territorio, la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (entro il 7 novembre 2008) o ad ottenere l'eventuale sanatoria di dette strutture (entro il 7 agosto 2008), come previsto dalla medesima Legge.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti Uffici dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici:
- Genio Civile competente per territorio: per sbarramenti fino a 6 metri di altezza e volume di invaso inferiore a 60.000 metri cubi;
- Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche: per sbarramenti fino a 6 metri e volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi o per tutti gli sbarramenti di altezza compresa tra i 6 metri ed i 15 metri.
L'Assessore
Carlo Mannoni