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Rossella Urru - LIBERA
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Settore Ambiente e Manutenzioni: Ordinanza antincendio 2010

Inserito il 24/05/2010 - Pagine: 1 - Letto: 6316 - Commenti: 0

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Ordinanza antincendio 2010


Comune di Nuoro
Settore Ambiente e Manutenzioni

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO l’ art. 7) 1- bis della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;

RICHIAMATO l’ art. 9 comma 10, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 50 del 6/11/2001, che onera i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio di provvedere alla costante pulizia e allo sfienamento delle medesime;

RICHIAMATI gli artt. 12 , 13 e 14 delle “Prescrizioni Regionali antincendio”, allegate alla Delibera G.R. n. 8/7 del 23.02.2010, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

ORDINA
  • Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire entro il 15 giugno da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
  • Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, con le modalità di cui al comma 1° dell’art.12 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2010, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di 5 metri;
  • I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie annuali, contigui con le aree boscate, definite all’art. 5 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2010, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità del comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza on inferiore a 5 metri;
  • Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all’asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 4 delle “Prescrizioni Regionali antincendio”, allegate alla Delibera G.R. n. 8/7 del 23.02.2010;
DISPONE

Che i trasgressori siano puniti secondo gli importi determinati nella Delibera G.C. n. 94 del 26/05/09, graduando le sanzioni da applicare a seconda del contesto urbano in cui avvengono e della potenziale lesione del bene giuridico tutelato, al fine di rendere efficace la funzione deterrente delle sanzioni pecuniarie, con le modalità di seguito elencate:
  • violazioni in area urbana non adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o non adiacente ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani), e/o con esecuzione delle fasce parafuoco parzialmente eseguite o eseguite non a regola d’arte - sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo di cui all’art. 7-bis TUEL pari a euro 50,00;
  • violazioni in area urbana adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacente ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani) - minimo e massimi edittale da euro 250,00 a euro 1040,00 - sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) previsto dall’ordinanza ex art. . 9 comma 10 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana pari a euro 346,00 approssimato per difetto;
  • violazioni in area periurbana o extraurbana adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacenti ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani) - minimo e massimi edittale da euro 250,00 a euro 1040,00 - sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) previsto dall’ordinanza ex art. . 9 comma 10 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana pari a euro 346,00 approssimato per difetto;
DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

F.to Il Dirigente del Settore Manutenzioni e Ambiente
Ing. Maria Manca

F.to Il Sindaco
Mario Demuru Zidda