Dichiarazione universale dei diritti degli animali
Il
testo della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE è stato
adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali
affiliate nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale tenutasi
a Londra dal 21 al 23 settembre 1977.
Preambolo
- Considerato
che ogni animale ha dei diritti;
- considerato
che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e
continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro
gli animali;
- considerato
che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza
delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle
specie nel mondo;
- considerato
che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
- considerato
che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto
degli uomini tra loro;
- considerato
che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere,
rispettare e amare gli animali.
Si
proclama:
- Art. 1 - Tutti
gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti
all'esistenza.
- Art. 2 - a)
Ogni animale ha diritto al rispetto; b) L'uomo, in quanto specie animale,
non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o
di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue
conoscenze al servizio degli animali; c) Ogni animale ha diritto alla considerazione,
alle cure e alla protezione dell'uomo.
- Art. 3 - Nessun
animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere instantanea,
senza dolore, nè angoscia
- Art. 4 - a)
Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a vivere libero
nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di
riprodursi; b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi,
è contraria a questo diritto.
- Art. 5 - a)
Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente
dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni
di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) Ogni modifica
di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili
è contraria a questo diritto.
- Art. 6 - a)
Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata
della vita conforme alla sua naturale longevità; b) L'abbandono di
un animale è un atto crudele e degradante.
- Art. 7 - Ogni
animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità
di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
- Art. 8 - a)
La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica
è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma
di sperimentazione; b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate
e sviluppate.
- Art. 9 - Nel
caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito,
alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà
e dolore.
- Art. 10 -
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b) Le
esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell'animale.
- Art. 11 -
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità
è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
- Art. 12 -
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi
è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) L'inquinamento
e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
- Art. 13 -
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) Le scene di violenza
di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla
televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai
diritti dell'animale.
- Art. 14 -
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono
essere rappresentate a livello governativo; b) I diritti dell'animale devono
essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.